Origini

La professione moderna dell’investigatore privato, come del resto moltissime altre professioni, ha avuto orgine negli Stati Uniti con la “Pinkerton National Detective Agency”, nata nel 1850 a Chicago, su iniziativa di Allan J. Pinkerton (1819-1884), figlio di un poliziotto di Glasgow e, per un certo tempo, aiuto-sceriffo a sua volta. Il geniale layout dell’agenzia era: “We Never Sleep”, ossia: “noi non dormiamo mai”, ed il logo un grande occhio aperto (che ispirò negli anni l’espressione “private eye”).

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Ma la prima agenzia investigativa al mondo fu aperta in Francia nel 1833 da François Vidocq, (1775-1857) ex capo della Suretè, che fonda a Parigi il Bureau de renseignements pour le commerce, un’agenzia privata specializzata nella fornitura di informazioni commerciali e servizi di sorveglianza ai commercianti.

Negli USA quest’attività non era vista di buon occhio dall’opinione pubblica e per questo Pinkerton stilò una specie di codice etico della sua agenzia, oltre ad iniziare un’incessante opera di auto-promozione che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Tra le regole che prometteva di rispettare di fronte ai cittadini, c’era quella di non compromettersi mai con i criminali, quella di collaborare con le forze di polizia, di rifiutare casi che potessero coinvolgere in uno scandalo i propri clienti.

Già negli anni seguenti la sua fondazione, gli incarichi affidati all’agenzia furono numerosi e importanti. Pinkerton e i suoi assistenti, che dopo vent’anni dall’apertura dell’agenzia erano ben duemila, seppero prevenire attentati a presidenti, scovare fuorilegge negli angoli più remoti degli States, arrestare rapitori, truffatori, ladri di treni. Le richieste provenivano da istituzioni pubbliche, compagnie portuali e ferroviarie, banche, aziende, avvocati e privati.

L’agenzia mise in pratica molte tecniche innovative: dall’archiviazione di enormi documentazioni su sospetti crimiali (attività che gli fu copiata dal FBI alla sua nascita nel 1908), alla creazione di quello che forse è stato il primo schedario criminale fotografico, alle ricerche meticolose, spesso con un pericoloso lavoro undercover (sotto copertura) ed estenuanti sorveglianze, con cui venivano affrontati i casi.

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In Europa le prime agenzie investigative nacquero in Gran Bretagna, in epoca Vittoriana. I metodi d’indagine utilizzati in quel periodo erano a dir poco disinvolti: alcune agenzie, infatti, al fine di incrementare il lavoro, utilizzavano un giro di “donnine facili” con il compito di adescare mariti agiati; in questo modo era sicuramente facile raccogliere prove a favore delle mogli tradite che, di conseguenza, potevano ottenere vantaggiose condizioni per il divorzio.

Sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, le più importanti agenzie di investigazioni si dotarono di strumenti tecnici assai sofisticati per l’epoca, come ad esempio il microfono-fucile, un apparecchio che permetteva di registrare colloqui all’aperto sino a mezzo chilometro di distanza. Ma la tecnica che gli investigatori statunitensi e inglesi seppero magistralmente sfruttare fu l’arte del travestimento: nel quartiere cinese di New York, ad esempio, vivevano molti detective di nazionalità cinese, che, camuffati da commessi, camerieri, lustrascarpe ecc., riuscivano a sventare molti crimini. Lo stesso Pinkerton, per acciuffare un ladro di banche ormai ricercato da mesi, aprì un piccolo caffè in una cittadina americana che condusse per più di tre mesi.

La polizia inglese e americana, a differenza di quella europea, si rese subito conto di quanto fosse necessaria la collaborazione di una figura come quella del detective privato, un libero professionista facilitato, nell’adempimento delle proprie missioni, da rapidità e mobilità. Negli Stati Uniti la diffusione del detective privato fu tale che, nei primi del Novecento, non c’era più festa o avvenimento pubblico che non vedesse la presenza di “occhi privati”. Ma anche le banche, le industrie, le compagnie ferroviarie ecc. si avvalevano sempre più di servizi di sicurezza privata o di detective.

PinkertonLincolnMcClernandIn Francia, Germania e Italia, l’investigazione privata ebbe una diffusione molto più lenta e inizialmente si occupava per lo più di sicurezza.

Le investigazioni private in Italia 

 Alla vigilia dell’Unità d’Italia la c.d. “Polizia Privata” non esisteva in forme strutturate, ma soltanto come tutela della proprietà privata mediante l’attribuzione di compiti difensivi a soggetti singoli.

La loro prima regolamentazione risale al 1914, quando il Ministero degli Interni emanò un provvedimento che precisava i semplici requisiti che dovevano possedere le “Guardie Private”: maggiore età, aver assolto agli obblighi di leva, saper leggere e scrivere, non aver subito condanne penali, essere “persone oneste e dabbene”.

Gli investigatori privati veri e propri comparvero solo nel primo dopoguerra, ed una regolamentazione maggiormente completa fu emanata solo con il Testo Unico del novembre 1926. La normativa rappresentava da una lato il punto d’arrivo della precedente disciplina del 1914, dall’altro il punto di partenza per l’attività d’investigazione privata, che avrebbe conosciuto negli anni seguenti un florido sviluppo. Nel TU del ’26 venne introdotto per la prima volta il divieto di eseguire investigazioni e ricerche senza licenza del Prefetto. Ma, di fatto, se pur autorizzata, l’esistenza degli Istituti d’investigazione privata era appena tollerata. Una circolare del Ministero degli Interni del 25 novembre 1928 vietò di concedere la licenza per lo svolgimento di operazioni che comportassero menomazione della libertà individuale o del domicilio. Conseguenza di ciò fu che i detective privati non potevano compiere pedinamenti o appostamenti perchè tale attività erano ritenute “socialmente dannose”.

Per i contravventori era previsto perfino l’arresto fino a due anni e la circolare imponeva agli organi di polizia di effettuare controlli assidui sulle agenzie, revocando la licenza a coloro che trasgredivano tali disposizioni.

Inutile specificare come tali operazioni di controllo finirono per limitare molto l’espansione e l’operatività delle agenzie investigative. Con il Regolamento del 1929, fu introdotto l’obbligo (ex art. 275), tutt’ora in vigore, di “comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente” oltre a “dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di nomina delle guardie che avessero cessato il servizio”. images

Il TULPS del 1931

La materia sui cosidetti “Istituti di Investigazioni Private e di Informazioni Commerciali” venne definitavemente regolamentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto il 18 Giugno 1931: normativa rimasta sostanzialmente immutata fino al 2010.

Il testo comprendeva una serie di competenze in materia di pubblica sicurezza molto varie, che andavano dalle agenzie d’affari alle pompe funebri, dagli investigatori privati ai gestori di case di tolleranza, dalle attività girovaghe alle agenzie matrimoniali.

In ogni caso il Testo Unico e il relativo Regolamento di esecuzione, davano un definitivo assetto alle norme sulla raccolta delle informazioni commerciali e sull’attività d’indagini private.

L’articolo di riferimento era (e resta) il 134 che recita: “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati (…).

La licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo (…).

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale (…)”.BLG_FSN_schedario

Altri articoli “chiave” sono:

Art. 135 comma 4 TULPS: “I direttori degli Istituti di Investigazioni devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi”.

Art. 136 TULPS: La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. La revoca della licenza importa l’immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio. L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”.

L’autorizzazione di polizia era (e resta) personale, in quanto la sua concessione avviene solo dopo l’accertamento dei requisiti previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Si può quindi facilmente intuire come l’autorizzazione non possa essere venduta, ceduta o trasmessa in eredità.

Per concludere un breve richiamo al dettato dell’art. 139 TULPS “Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria”.

Va sottolineato come in realtà sia raro il ricorso a tale richiesta da parte dell’autorità. Si ritiene infatti che l’ambito di applicazione sia più consono agli istituti di vigilanza privata. Da questi, infatti, nacquero le agenzie di investigazione privata, per rispondere a esigenze dei privati cittadini davanti alle quali lo Stato non aveva disponibilità di mezzi né di denaro. Da evidenziare quindi come il dettato dell’art. 139 TULPS non si applichi nell’ambito delle indagini difensive previste dall’art. 222 delle disp.di coord. del nuovo codice di procedura penale.

Con tutte le restrizioni che l’ideologia del tempo imponeva, il legislatore, disciplinando l’investigazione privata, l’aveva finalmente riconosciuta come professione legittima, suscettibile di risultati socialmente apprezzabili.

Dopo 80 anni dalla prima regolamentazione, in seguito a un lungo iter fortemente voluto e stimolato dall’associazione di categoria e, sopratutto una condanna della Corte di Giustizia Europea, si ė finalmente giunti nel dicembre 2010 al DM n. 269, Regolamento recante: “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti” che ha completamente ridisegnato la professione dalle fondamenta.

Indipendentemente dalla forma giuridica di cui si ė dotata l’agenzia investigativa, che sia uno studio professionale, una società di persone o una società di capitali, il presupposto perché possa operare ė che il titolare e/o l’amministratore abbia la licenza del prefetto. Ma perché la licenza venga rilasciata e mantenuta, sono necessarie tutta una serie di requisiti che il Decreto Ministeriale n. 269 ė piuttosto puntuale nel descrivere.

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